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Detrazione fiscale delle polizze di
assicurazione
I sotto elencati tipi di polizze sono
detraibili fino ad un importo complessivo annuo di 1.291,14, * anche se
stipulate a favore di familiari fiscalmente a carico
| Tipo
di polizza |
polizze
stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 |
polizze
stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 |
| polizze
vita caso morte |
detraibili |
detraibili |
polizze
caso vita,
miste, rivalutabili,
capitalizzazioni,
index e unit
linked |
detraibili
solo con durata non inferiore a
5 anni e senza possibilitą di ottenere
prestiti |
detraibili
solo per la parte di
premio relativa alla
copertura del rischio morte
e invaliditą permanente
qualificata (superiore al 5%) |
polizze
infortuni ** |
detraibili |
detraibili
solo per la parte di
premio relativa ai casi di
morte e invaliditą
permanente qualificata
(superiore al 5%) |
| polizze
malattia |
non
detraibili |
detraibili
solo per la parte di
premio relativa al caso di
invaliditą permanente
qualificata
(superiore al 5%) |
polizze
che coprono il
rischio della non
autosufficienza
(LONG TERM CARE) |
non
detraibili |
detraibili
solo con garanzia
della copertura per l“intera
vita dell“assicurato senza
possibilitą di recesso da
parte dell' impresa |
* aliquota fissa da applicare: 19 %
** anche con garanzie limitate alla guida di veicoli a motore per la parte di
premio relativa ai casi di morte e invaliditą permanente qualificata
(superiore al 5%)
2) Deducibilitą fiscale delle polizze
di assicurazione
| Tipo
di polizza |
polizze
stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 |
polizze
stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 |
polizze
di assicurazione
sulla vita con finalitį
pensionistiche
(PIP o FIP) |
non
deducibili |
sono
deducibili fino al 12% del redito
complessivo con il massimo di 5.164,57* |
| polizze
R.c.auto |
deducibile
la parte versata
al S.S.N. (10,50%) |
deducibile
la parte versata al S.S.N. (10,50%) |
* Il 12% del reddito annuo complessivo con il
massimo di 5.164,57, rappresenta il tetto di deducibilitį anche cumulando
importi destinati a forme pensionistiche complementare istituite su base
contrattuale collettiva e a fondi pensione aperti con adesione individuale.
Per i redditi da lavoro dipendente la deduzione non puó eccedere il doppio
del TFR.N.B. Bisogna tenere presente che al momento della riscossione del
capitale e/o nella fase di erogazione della rendita gli importi sono
sottoposti a tassazione .
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