Assicurazione
                   vita

Per capire

Tipi di assicurazioni vita

Ass. per il caso vita
Ass. caso morte
Ass. caso morte temporanee
Ass. caso morte vita intera
Polizze miste
Polizze miste immediate
Polizze miste termine  fisso
Detrazioni fiscali
Ass. vita e pensione integrativa

 

 

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Detrazione fiscale delle polizze di assicurazione

 

I sotto elencati tipi di polizze sono detraibili fino ad un importo complessivo annuo di € 1.291,14, * anche se stipulate a favore di familiari fiscalmente a carico

Tipo di polizza polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000
polizze vita caso morte detraibili detraibili
polizze caso vita,
miste, rivalutabili,
capitalizzazioni,
index e unit
linked
detraibili solo con durata non inferiore a
5 anni e senza possibilitą di ottenere
prestiti
detraibili solo per la parte di
premio relativa alla
copertura del rischio morte
e invaliditą permanente
qualificata (superiore al 5%)
polizze
infortuni **
detraibili detraibili solo per la parte di
premio relativa ai casi di
morte e invaliditą
permanente qualificata
(superiore al 5%)
polizze malattia non detraibili detraibili solo per la parte di
premio relativa al caso di
invaliditą permanente
qualificata
(superiore al 5%)
polizze che coprono il
rischio della non
autosufficienza
(LONG TERM CARE)
non detraibili detraibili solo con garanzia
della copertura per l“intera
vita dell“assicurato senza
possibilitą di recesso da
parte dell' impresa

* aliquota fissa da applicare: 19 %
** anche con garanzie limitate alla guida di veicoli a motore per la parte di premio relativa ai casi di morte e invaliditą permanente qualificata (superiore al 5%)


 

2) Deducibilitą fiscale delle polizze di assicurazione

Tipo di polizza polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000
polizze di assicurazione
sulla vita con finalitį
pensionistiche
(PIP o FIP)
non deducibili sono deducibili fino al 12% del redito
complessivo con il massimo di € 5.164,57*
polizze R.c.auto deducibile la parte versata
al S.S.N. (10,50%)
deducibile la parte versata al S.S.N. (10,50%)

* Il 12% del reddito annuo complessivo con il massimo di € 5.164,57, rappresenta il tetto di deducibilitį anche cumulando importi destinati a forme pensionistiche complementare istituite su base contrattuale collettiva e a fondi pensione aperti con adesione individuale. Per i redditi da lavoro dipendente la deduzione non puó eccedere il doppio del TFR.N.B. Bisogna tenere presente che al momento della riscossione del capitale e/o nella fase di erogazione della rendita gli importi sono sottoposti a tassazione .

 

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